N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 151

Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale.

Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento."

Dalla redazione