Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426, così recitava:

"Art. 352

Il governatorato di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico."

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