N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426, così recitava:

"Art. 348

Le funzioni del consiglio provinciale di sanità sono esercitate, per quanto riguarda il territorio del governatorato di Roma, da una commissione composta degli stessi membri del consiglio provinciale di sanità.

Il governatore fa parte della commissione, in sostituzione del prefetto e la presiede."

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