Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L. 02/04/1968, n. 475, così recitava:

"Art. 371

Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuarne l'esercizio."

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