Articolo abrogato dall'art. 136, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, così recitava:

"Art. 220

I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia."

Dalla redazione