Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L. 02/04/1968, n. 475, così recitava:

"Art. 105

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di una farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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