L’art. 4, comma 1, della L. 22/09/2023, n. 141 dispone che ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, par. 3, lett. b), dell’Atto di Ginevra dell’accordo de L’Aia, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dal presente articolo.

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