Comma abrogato dal D.Leg.vo del 13/08/2010 n. 131. Il comma 1 dell’articolo 197 così recitava: “Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.”

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