Articolo abrogato dall'art. 4, comma 13, della L.R. 15/02/1999, n. 4, così recitava:

"Art. 22 - Criteri e modalità di concessione dei contributi (88).

1. I criteri e le modalità specifiche per la concessione dei contributi di cui agli articoli 15, 18, 19 e 21 sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29."

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