Articolo modificato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 09/08/2005, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 20, così recitava:

Art. 5 - (Compiti delle Province)

1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa.

2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.”

Dalla redazione