Comma abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 5 dell’articolo 27 così recitava: “5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 39, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.”

Dalla redazione