N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/10/2002, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 27/06/2008, n. 19, così recitava:

“Art. 7 - (Disposizioni per la continuità amministrativa)

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4, le Comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato "A", tenendo conto che della 2^ e della 6^ zona omogenea non fanno parte rispettivamente i comuni di Isernia e di Campobasso per l'esclusione dei capoluoghi di provincia sancito dall'articolo 27, comma 5, del Testo unico. "Tali Comunità subentrano nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti Comunità montane costituite per effetto della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ne ricevono il personale, che conserva le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. A ciascuna delle 10 zone omogenee ridefinite secondo quanto previsto dal precedente comma 1, è attribuito il valore territoriale di " Ambito", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 e successivi del Testo unico.

3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4 ed all'entrata in vigore degli Statuti approvati o adeguati ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, gli organi rappresentativi delle Comunità montane sono gli attuali Consigli, tenendo conto dell'esclusione dei rappresentanti dei comuni capoluoghi per la 2° e la 6° zona omogenea. I rappresentanti dei comuni in seno ai Consigli comunitari continuano ad essere indicati nella persona del Sindaco e di due componenti, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali. Nei Comuni di entità demografica superiore a cinquemila abitanti, oltre al Sindaco membro di diritto, la rappresentanza è fissata in numero di cinque componenti, di cui due espressione della minoranza, eletti dai rispettivi Consigli.

L'esecutivo risulterà, invece, composto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

a) da un numero di membri non superiore a quattro più il Presidente nei casi di popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) da un numero di membri non superiore a sei più il Presidente nei casi di popolazione complessiva superiore a diecimila abitanti.

Il Vicepresidente è compreso nel numero di quattro o sei membri.”

Dalla redazione