Ai sensi della lettera l-bis) dell’art. 5 del D. Leg.vo 152/2006, comma 1, si intende per “modifica sostanziale” di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’AIA, per ciascuna attività per la quale l’Allegato VIII R alla Parte II del Codice ambientale indica valori di soglia, è “sostanziale” una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

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