N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“3. All’articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizione in materia di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. AI titolare dell’Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all’espletamento dell’incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l’Autorità ravvisi l’esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.”;

c) al comma 7-ter le parole “per l’esercizio delle funzioni proprie” sono soppresse;

d) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:

“7-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l’Autorità per la vigilanza presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7-bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”;

e) al comma 7-quinquies dopo le parole “da una struttura” sono inserite le seguenti: “, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell’Autorità,” e dopo le parole “del Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “che ne determina anche la relativa dotazione organica”;

f) dopo il comma 7-septies è inserito il seguente:

“7-octies. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall’Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.”.”

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