Titolo modificato dall’art. 27, comma 2, della L.R. 15/11/2010, n. 16.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO X - Oneri di urbanizzazione

Articolo 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione

1. Sulla base di quanto stabilito dal punto c) del comma 2 dell'articolo 44 della presente legge, i comuni dotati di PPA possono ridurre fino a un massimo del 25% l'indicenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata a seguito dell'applicazione della tabella L del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.

2. I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono applicare la riduzione di cui al comma 1 anche se non dotati di PPA.

 

Articolo 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.”

Dalla redazione