Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 12/06/2007, n. 6.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

L’articolo così recitava:

“Articolo 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali

1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla - osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;

b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.

2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle coperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla - osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiore al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939.

3-bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l’intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l’intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.

4. Ferme restando le deleghe previste dalla LR 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.”

Dalla redazione