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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.
Il titolo così recitava:
“TITOLO VI - Programma pluriennale di attuazione
Articolo 41 - Funzione del PPA
1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA), delimita le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dal presente titolo, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali dando priorità alle aree non sature dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.
Articolo 42 - Validità del PPA
1. Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi stabiliti dal PPA le cui previsioni sono riferite ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.
Articolo 43 - Comuni obbligati
1. Sono obbligati a dotarsi di PPA i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti nonché i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, inclusi in un elenco approvato dalla giunta regionale con riferimento al terzo comma dell'articolo 13 della legge 10/1977 e al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, sulla base dei seguenti criteri: particolare espansione industriale e turistica; territorio situato nella fascia costiera.
2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Tale elenco conserva validità fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento delle province ai quali devono essere allegati elenchi analoghi.
4. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 i comuni obbligati a dotarsi di PPA sono quelli non indicati nell'elenco allegato alla presente legge.
Articolo 44 - Contenuti del PPA
1. Il PPA è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio - economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub - regionale.
2. Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il PPA contiene:
a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con l'indicazione della capacità insediativa residua delle zone edificabili, sia residenziali sia produttive, ivi compresa quella risultante da operazioni sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente;
b) la valutazione dei fabbisogni da soddisfare attraverso il PPA per i vari tipi di insediamento, con la delimitazione delle aree oggetto degli interventi nell'ambito delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968;
c) le previsioni delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche da attuarsi nel periodo di validità del PPA, anche derivanti da eventuali fabbisogni pregressi, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle che, pur esistenti all'atto dell'adozione del programma, debbano essere adeguate o migliorate;
d) la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera c), corredata dalla indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.
3. Per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del PPA e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsioni del PPA.
Articolo 45 - Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del PPA sono:
a) una copia della planimetria dello strumento urbanistico generale con la delimitazione delle aree incluse nel PPA;
b) una relazione illustrativa delle motivazioni del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma, contenente, fra l'altro, specifici riferimenti agli aspetti finanziari della attuazione.
Articolo 46 - Procedure
1. I comuni obbligati a dotarsi del PPA, previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione del consiglio comunale.
2. I comuni inclusi per la prima volta negli elenchi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43, adottano il PPA entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'elenco medesimo.
3. Immediatamente dopo l'adozione, il PPA è pubblicato nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
4. Nei successivi quindici giorni gli interessati possono proporre osservazioni scritte al consiglio comunale, il quale, entro gli ulteriori quindici giorni approva in via definitiva il PPA.
5. Copia del PPA approvato è trasmessa per conoscenza alla provincia.
6. I comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico vigente, approvano il PPA contestualmente all'adozione del piano urbanistico o della sua variante.
7. Nelle more delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti il PPA è attuato nel rispetto delle norme che regolano l'attività edilizia in pendenza di dette procedure.
Articolo 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi
1. Nel periodo di validità, il PPA può essere variato, con le procedure previste dall'articolo 46, solo in caso di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
2. Alla scadenza del PPA il consiglio comunale approva la relazione finale con la specificazione delle opere di competenza pubblica e privata, attuate o in corso di attuazione e delle aree rimaste inutilizzate.
3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del PPA il consiglio comunale, tenendo conto della relazione di cui al comma 2, approva il nuovo programma secondo la procedura di cui all'articolo 46 della presente legge.
Articolo 48 - Potere sostitutivo
1. Nel caso in cui il comune obbligato non provvede entro i termini previsti dai precedenti articoli 46 e 47 all'approvazione del PPA, la provincia salvo il caso di proroga non superiore a tre mesi, nomina un commissario " ad acta" per la formazione del PPA e per la convocazione del consiglio comunale ai fini della relativa deliberazione.
2. Ove l'approvazione del programma non avvenga, per qualsiasi causa, entro sessanta giorni dalla data di convocazione del consiglio comunale, disposta ai sensi del comma 1, il commissario provvede direttamente agli adempimenti di competenza del consiglio comunale di cui all'articolo 47.
Articolo 49 - Notizie al pubblico
1. Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del PPA il sindaco provvede, mediante avviso pubblico, ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato le istanze di concessione in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale del PPA medesimo, a presentarle prima della scadenza suindicata, con contestuale avvertimento che, in difetto, l'area interessata dalle concessioni non richieste risulterà suscettibile di espropriazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.
Articolo 50 - Espropriazione
1. Il comune può procedere all'espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del PPA gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi del precedente articolo 32, non abbiano presentato per le aree individuate ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredate degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal successivo articolo 69.
2. Il consiglio comunale sulla scorta della relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 47, decide se procedere all'esproprio delle aree di cui al comma 1 o se inserire tali aree nel successivo PPA.
3. Abrogato
4. Alle espropriazioni si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
5. Le aree espropriate conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi.
6. Le aree espropriate, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate dal comune:
a) direttamente, quando debbano essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;
b) per interventi di edilizia residenziale pubblica;
c) per l'edilizia convenzionata ex articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da realizzarsi da parte di concessionari che si rendano assegnatari in base ad asta pubblica.
7. Le aree espropriate destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Articolo 51 - Rilascio delle concessioni
1. I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei PPA e, al di fuori di esse, per le opere d gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
2. Fino all'approvazione del PPA, fatti salvi gli interventi e le opere di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.
3. Per le aree non comprese nei PPA i comuni possono rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie quando si tratta di opere e di interventi:
a) previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali;
c) previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 6 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
4. Abrogato”.
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