N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 29, comma 1, della L.R. 26/02/2010, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25/01/2019, n. 1, così recitava:

Art. 5 - (Registri informatici provinciali)

1. Sono istituiti presso l'Assessorato all'ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi monumentali segnalati come «Alberi monumentali protetti» e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.

3. L'inserimento nei Registri degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli habitat naturali.

4. Le proposte per l'inserimento delle specie nei Registri degli alberi monumentali ed in quello della flora protetta devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.

5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come «Alberi monumentali e flora spontanea autoctona protetti».

6. La Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato predispone l'aggiornamento periodico biennale dei Registri delle specie sottoposte a tutela.

7. Ciascun Assessorato provinciale all’Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento regionale all'ambiente.

8. I Registri provinciali delle specie di cui all'articolo 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati.”

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