N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/04/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 18. - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento

1. Per la progettazione di nuove strutture ospedaliere, la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un mutuo per l'importo non superiore a euro 30.000.000,00 e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono da iscriversi sull'esercizio 2023 in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

3. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale per essere destinate alla progettazione di nuove strutture ospedaliere, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione consiliare competente.

4. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 2.000.000,00 e di euro 4.000.000,00, rispettivamente per il 2023 e il 2024, trova capienza negli stanziamenti già iscritti nella missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024."

Dalla redazione