Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 16 (Danno ambientale con possibilità di ripristino)

Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.000.000.

Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo, che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.

In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, il consorzio del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 693.”

Dalla redazione