Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 2 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 9-bis dell’articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda.”.”

Dalla redazione