Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 2 - (Inserimento dell’articolo 3-bis nella l.r. 22/2009)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)

1. Al fine di promuovere l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio regionale, le percentuali di ampliamento ammesse a seguito della realizzazione di interventi previsti dalla presente legge sono incrementate sino ad un ulteriore 15 per cento della volumetria o della superficie utile lorda (SUL), qualora l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente, ove non già obbligatorio per legge”.”

Dalla redazione