Articolo abrogato dall’art. 26, comma 3, della L.R. 30/09/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 32 - (Modifica alla legge regionale 20/2000)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è inserito il seguente:

“3-bis. Non sono sottoposti alla verifica di congruità prevista dal comma 3 i progetti attuativi dei programmi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988).”

Dalla redazione