Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

“Art. 11 - Modifiche all'allegato B1 della L.R. n. 7/2004

1. Le lettere a) e b) del punto 1) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 sono abrogate.

2. La lettera c) del punto 1) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini.".

3. La lettera a) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.".

4. La lettera b) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.".

5. La lettera c) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.".

6. La lettera e) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri.".

7. La lettera g) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.".

8. Dopo la lettera g) del punto 2) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. n. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.

g-ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.

g-quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.

g-quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.".

9. La lettera a) del punto 3) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.".

10. La lettera b) del punto 3) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.".

11. La lettera g) del punto 3) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"g) Aeroporti e aviosuperfici.".

12. Le lettere e) ed f) del punto 4) dell'allegato B1 alla L.R. n. 7/2004 sono abrogate.”

Dalla redazione