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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12 - Modifiche all'allegato B2 della L.R. n. 7/2004
1. La lettera e) del punto 1) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 è abrogata.
2. Dopo la lettera l) del punto 1) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l-ter) Cokerie.
l-quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.".
3. Le lettere b) e c) del punto 5) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 sono sostituite dalle seguenti:
"b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.".
4. La lettera q) del punto 5) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 è abrogata.
5. La lettera r) del punto 5) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.".
6. Dopo la lettera n) del punto 6) dell'allegato B2 alla L.R. n. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"n-bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
n-ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n-quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n-quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n-sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n-septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n-octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n-novies) Recupero di cave dismesse.
n-decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 19 febbraio 2007.
n-undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni.".
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