N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"Art. 7. - (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All’Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.

4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;

b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.

5. L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro."."

Dalla redazione