Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 12/01/2001, n. 4, così recitava:

“Art. 11 – (Consulta della montagna)

1. È istituita la consulta della montagna quale organo consultivo della conferenza sulle iniziative delle Comunità montane.

2. La consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e delle associazioni ambientaliste, sociali e del Club alpino italiano (C.A.I.) ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazioni fatte dalle organizzazioni e dalle associazioni.

3. La consulta è presieduta e convocata dall'assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali almeno due volte l'anno.”

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