Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, l'art. 14, comma 7, D.L. 22/12/1981, n. 791 prevede che, per gli infortuni e le malattie professionali successivi al 31/12/1981, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate sulla base della retribuzione effettiva, calcolata secondo le modalità previste dagli artt. 116 e 117 del presente testo unico. Ai sensi dell'art. 14, lett. e), D.L. 22/05/1993, n. 155, per i lavoratori di cui al precedente art. 205 lett. b), la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 di questo t.u.

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