N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 296, della L.R. 10/05/2001, n. 10; modificato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 18/09/2002, n. 32 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, della L.R. 09/12/2004, n. 18, così recitava:

"Art. 27-ter - (Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR)

1. Fatta salva la possibilità di deroga prevista dai singoli PTP o dal PTPR, sono eseguibili, in deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni, generali e particolari, contenute nei citati piani, previo espletamento della procedura di VIA, "ove prevista", ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30," gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture "e delle attrezzature pubbliche" esistenti alla data di approvazione dei PTP o del PTPR, ivi compresi i raccordi di collegamento con strutture pubbliche di servizio già realizzate alla medesima data."

Dalla redazione