Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 23 - (Statuto)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto dell'ARDIS.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARDIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna prevedendo una struttura centrale per lo svolgimento delle attività di carattere unitario e sezioni territoriali provinciali per l'esercizio di funzioni tecnico-operative.

3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al direttore generale per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.”

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