Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 16/06/2023, n. 15, così recitava:

“Art. 21 - Registro regionale dei sodalizi sportivi

1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo , la Regione costituisce il registro regionale delle società e delle associazioni sportive distinto per settore di attività.

2. Possono essere registrati tutti i sodalizi operanti in Basilicata. La richiesta deve contenere tutti gli elementi utili alla identificazione e classificazione.

3. I sodalizi utilmente iscritti al registro potranno accedere ai patrocini regionali, all'assegnazione di trofei e, a parità di condizioni potranno beneficiare di priorità.

4. La Giunta Regionale con propria deliberazione, sentito il CONI regionale, regolamenterà la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento del registro.”

Dalla redazione