Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 24 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2014

1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: “La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell’Unione, approvata all’unanimità dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall’approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.”."

Dalla redazione