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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 24/10/2023, n. 150
D. Min. Giustizia 24/10/2023, n. 150
D. Min. Giustizia 24/10/2023, n. 150
- D. Min. Giustizia 09/08/2024
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; d) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composiz |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero: a) del registro degli organismi; b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies , comma 1, lettera a), del Codice del consumo; |
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Capo II - REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE, SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ADR, ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER LA MEDIAZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE |
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Art. 3. - Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR. 2. La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR. |
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Art. 4. - Requisiti di onorabilità1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegn |
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Art. 5. - Requisiti di serietà1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente attesta: |
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Art. 6. - Requisiti di efficienza1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente attesta: a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutiv |
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Art. 7. - Requisiti per l’iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’e |
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Art. 8. - Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori1. L’organismo che chiede l’iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti. 2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore: |
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Art. 9. - Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4: a) il nome o la denominazione dell’organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web; b) la previsione nell’atto costitutivo, per gli organismi privati, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni; c) l’impegno a svolgere procedure di mediazione per |
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Art. 10. - Elenco degli enti di formazione1. È istituito presso il Ministero l’elenco degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto. 2. La parte prima dell’ele |
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Art. 11. - Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 10, l’ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4. 2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti. 3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta: |
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Capo III - TENUTA DEL REGISTRO E DEGLI ELENCHI, ISCRIZIONE, VARIAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI E VIGILANZA |
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Art. 12. - Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza1. I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato. |
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Art. 13. - Procedimento di iscrizione1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. |
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Art. 14. - Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall’articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell’organismo e dei responsabili scientifici |
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Art. 15. - Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigo |
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Art. 16. - Obblighi degli iscritti1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d’ordine comunicato ai sensi dell’articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità. 2. Dopo l’iscrizione l’organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. L’organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. 4. L’organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all’ |
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Art. 17. - Obblighi di trasparenza degli organismi1. L’organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d’ordine; b) i contatti, l’indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; c) le informazioni necessarie per la |
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Art. 18. - Obblighi di trasparenza degli organismi ADR1. L’organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d’ordine; b) le modalità di contatto, l’indirizzo postale e di posta elettronica; c) il proprio inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 141-decies del Codice del consumo; d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il |
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Art. 19. - Obblighi di trasparenza degli enti di formazione1. L’ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d’ordine; b) i contatti, l’indirizzo postale |
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Art. 20. - Obblighi di comunicazione del giudice1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all� |
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Art. 21. - Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi. 2. Il mediatore designato dall’organismo esegue personalmente la prestazione. |
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Art. 22. - Regolamento di procedura1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall’organismo e almeno le seguenti indicazioni: a) l’indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo; e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli a |
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Capo IV - I PERCORSI DI FORMAZIONE |
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Art. 23. - Formazione iniziale dei mediatori1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell’inserimento in uno degli elenchi di cui all’articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. 2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore. 3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalit� |
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Art. 24. - Formazione continua dei mediatori1. L’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie |
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Art. 25. - Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in mod |
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Art. 26. - Formazione iniziale del formatore1. Ai fini dell’inserimento nella sezione A) dell’elenco previsto dall’articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore: a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico; |
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Art. 27. - Formazione continua dei formatori1. Ai fini della conferma nell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, l’ente di formazione, nel termine previsto dall’a |
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Capo V - INDENNITÀ, SPESE E TABELLE |
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Art. 28. - Indennità e spese per il primo incontro1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. 3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la conv |
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Art. 29. - Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. |
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Art. 30. - Determinazione delle spese di mediazione1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del |
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Art. 31. - Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. 2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli import |
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Art. 32. - Criteri per l’approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l’organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l’articolo 31. 2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede: |
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Art. 33. - Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli |
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Art. 34. - Soggetti obbligati e modalità di pagamento1. Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. |
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Capo VI - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI |
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Art. 35. - Cause di sospensione1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi: a) l’inadempimento a uno o più obblighi |
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Art. 36. - Cause di cancellazione1. Costituiscono causa di cancellazione: a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro; c) l’applicazione di indennità per il primo incontro dive |
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Art. 37. - Invito alla regolarizzazione1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l’inadempimento |
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Art. 38. - Invito alla regolarizzazione all’organismo ADR1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall’articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti da |
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Art. 39. - Procedura di contestazione1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali. 2. Scaduto il termine assegn |
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Art. 40. - Effetti della sospensione e della cancellazione1. L’organismo o l’ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei |
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Art. 41. - Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo. 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prev |
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Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, TRATTAMENTO DATI, FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 42. - Procedimento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto N1, l’adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all’articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all’articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all’allegato A. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al respons |
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Art. 43. - Inserimento nell’elenco del responsabile dell’organismo e mantenimento dell’inserimento nell’elenco del responsabile scientifico1. Ai fini dell’inserimento del responsabile dell’organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all’articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto N1, attestano al responsabile del registro: a) i requisiti previsti dall’articol |
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Art. 44. - Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indican |
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Art. 47. - Trattamento dati1. Il Ministero – Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all’articolo 3, e dell’esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell’articolo 9, comma 1, lettera g), dell’articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall’articolo 14, avviene in co |
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Art. 48. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministraz |
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Art. 49. - Abrogazioni |
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TABELLA A (articolo 31, comma 1) - TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
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