Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.P. 10/09/1993, n. 26 e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 22 - Modificazioni alle disposizioni sulle anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 le parole "il 20 per cento" sono sostituite con le parole "il 10 per cento".

2. Il quarto e quinto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 sono abrogati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

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