Articolo abrogato dalla L.R. del 21/10/2013 n. 36. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14 - Ambiti Territoriali Ottimali - 1. La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO:

a) ATO n. 1, comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo;

b) ATO n. 2, comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;

c) ATO n. 3, comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;

d) ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della provincia di L'Aquila; fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.

2. La delimitazione degli ATO di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.

4. I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell'assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all'approvazione del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).

5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventuali richieste di modifica dell'assegnazione di uno o più comuni ad uno specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall'AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate con la necessità di assicurare l'attuazione dei criteri individuati al comma 2, nonché ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio regionale ai sensi del comma 4.

6. Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO interregionali sono costituiti e delimitati d'intesa tra le regioni interessate mediante apposito accordo di programma. All'interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

7. In ogni ATO:

a) è raggiunta, nell'arco di 5 anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lett. c).”

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