Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 100 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:

“Art. 29-bis - Contenuto della SCIA

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) la denominazione dell’esercizio;

e) la titolarità;

f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva;

g) il numero massimo dei posti letto;

h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;

i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all’art. 28;

j) i periodi di esercizio dell’attività;

k) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”."

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