N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 95 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:

“Art. 13-bis - Contenuto della SCIA

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) la denominazione;

e) la titolarità e la gestione;

f) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

g) il numero massimo dei posti letto;

h) il tipo di gestione e dei servizi forniti che devono, in ogni caso, garantire l’uso delle strutture in rapporto alle finalità proprie dell’attività;

i) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

j) i periodi di apertura;

k) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) l’atto costitutivo e lo statuto al fine dell’accertamento della natura dell’attività;

b) l’eventuale convenzione di cui all’articolo 8;

c) il regolamento interno per l’uso della struttura.

3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”."

Dalla redazione