N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 93 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Gestione affidata a privati

1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 7, gli enti o le associazioni proprietari di ostelli, possono affidarne la gestione ad operatori privati mediante convenzione, dandone comunicazione al Comune.”."

Dalla redazione