Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 92 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis - Contenuto della SCIA

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) la denominazione;

e) la titolarità;

f) il soggetto responsabile della struttura;

g) gli utilizzatori della struttura;

h) il numero massimo dei posti letto;

i) i servizi forniti oltre l’alloggio;

j) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

k) i periodi di apertura;

l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto al fine dell’accertamento della natura dell’attività;

b) eventuale convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 2.

3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”."

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