N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 60 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, è sostituito dal seguente:

“1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.”

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “il disposto dell’art. 3 della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle parole: “quanto disposto dal D. L.gs. n. 267/2000”.

3. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “l’Aptr” sono sostituite dalle parole: “la Regione”."

Dalla redazione