Parole sostituite dall’art. 1, comma 10, della L.R. 12/01/2017, n. 4.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 1, comma 2, della L.R. 13/04/2016, n. 11 al 31 dicembre 2016; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 03/11/2015, n. 36 al 30 giugno 2016; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 16/07/2013, n. 19 al 25 gennaio 2015.

Inizialmente il termine era fissato entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

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