Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 10/05/2001, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 191, comma 1, della L.R. 28/04/2006, n. 4, così recitava:

“Art. 43

1. In attesa dell'adozione di apposite leggi organiche, anche in conseguenza delle deleghe di funzioni amministrative previste dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli interventi previsti dalla legge regionale n. 32 del 1978, legge regionale n. 97 del 1985, legge regionale n. 60 del 1991, legge regionale n. 52 del 1993 e legge regionale n. 32 del 1996, per l'anno 1997 sono unificati nello stanziamento iscritto al capitolo 44350 che assume la seguente denominazione: "Interventi regionali a sostegno di iniziative culturali varie di interesse scientifico, formativo ed artistico, nonché per la promozione culturale e dello spettacolo, previsti da leggi regionali, aventi anche natura di provvedimento (L.R. n. 32 del 1978, L.R. n. 3 del 1982, L.R. n. 38 del 1982, L.R. n. 23 del 1984, L.R. n. 97 del 1985, L.R. n. 73 del 1990, L.R. n. 88 del 1990, L.R. n. 46 del 1991, L.R. n. 48 del 1991, L.R. n. 59 del 1991, L.R. n. 60 del 1991, L.R. n. 52 del 1992, L.R. n. 34 del 1993, L.R. n. 52 del 1993, L.R. n. 44 del 1995 e L.R. n. 32 del 1996)".

2. Per le iniziative di promozione culturale e dello spettacolo di interesse provinciale e locale è istituito nel bilancio 1997 il capitolo 44352 con la seguente denominazione: "Spese per la promozione culturale e dello spettacolo per iniziative di interesse provinciale e locale (L.R. n. 32 del 1978 e L.R. n. 60 del 1991)".

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare permanente, provvede alla ricognizione delle iniziative di interesse regionale per l'anno 2001, approva gli interventi da finanziare e determina il contributo da assegnare agli enti che organizzano e realizzano l'iniziativa a valere sul capitolo numero 44350 (28). Il finanziamento destinato all'Orchestra regionale del Lazio relativo alla legge regionale n. 52 del 1992, da erogarsi con le modalità previste in tale legge è di L. 600.000.000.

4. La Giunta regionale, con lo stesso atto, ripartisce e trasferisce alle Province, secondo i criteri di cui al comma 5, lo stanziamento al capitolo 44352.

5. La ripartizione delle risorse stanziate sul capitolo 44352 viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) per un terzo in funzione direttamente proporzionale alla popolazione residente sul territorio della Provincia;

b) per un terzo in funzione direttamente proporzionale al numero dei comuni appartenenti alla Provincia;

c) per un terzo in funzione direttamente proporzionale alle risorse direttamente stanziate dal bilancio provinciale per le attività culturali dell'anno precedente (1996).

6. Entro il 30 aprile del corrente anno la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 32 del 1978 emana un bando per nuove iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse regionale la cui realizzazione sia prevista entro l'anno. Nei successivi trenta giorni la Giunta, su conforme parere della Commissione consiliare competente, approva gli interventi da sostenere che gravano sullo stanziamento del capitolo 44350.

7. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 32 del 1978.

8. Il capitolo 44305 è conservato in bilancio per la sola gestione dei residui.”

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