FAST FIND : FL7824

Flash news del
17/10/2023

Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria e inderogabilità tabelle ministeriali

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che, in base alla nuova disciplina dell’equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di un parcheggio multipiano, sono stati contestati gli atti della procedura di gara nella parte in cui fissavano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali recati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016.
Secondo l'istante, la fissazione di un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali, suscettibile di subire un ulteriore ribasso a seguito della presentazione delle offerte, si sarebbe tradotto, in sostanza, nella corresponsione di un corrispettivo finale non proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto di affidamento, in violazione del principio dell’equo compenso.
In particolare, l'istante aveva sollevato dubbi di compatibilità del cd. “doppio ribasso” con la nuova disciplina dell’equo compenso, di cui alla L. 21/04/2023, n. 49, la quale sembrerebbe aver previsto l’inderogabilità delle tabelle ministeriali nella determinazione dei corrispettivi e l’impossibilità di utilizzare i tradizionali criteri di aggiudicazione, pena la corresponsione di un importo finale non in linea con le citate tabelle.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/07/2023, n. 343, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 1 della L. 21/04/2023, n. 49 contiene la definizione di equo compenso, il quale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla normativa di settore;
- l'art. 2 della L. 49/2023 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione;
- l'art. 3 della L. 49/2023 stabilisce la nullità - rilevabile d’ufficio - delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato rispetto all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale;
- l’art. 12 delle L. 49/2023 ha disposto l’abrogazione della lett. a), dell’art. 2, comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223, che aveva eliminato dall’ordinamento l’obbligatorietà del ricorso a tariffe fisse o minime.
Si veda Equo compenso delle prestazioni professionali: la Legge pubblicata in G.U.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha dunque concluso che:
- le tariffe stabilite dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 non possono più costituire un mero criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
- le tariffe ministeriali, secondo la nuova normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura;
- l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- inoltre, sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente, non si spiegherebbe né la previsione della nullità - rilevabile anche d’ufficio - della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione della lett. a), dell’art. 2, comma 1, del D.L. 223/2006, n. 223 che aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.

Si segnala che, a seguito della Delibera ANAC 343/2023, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha diramato la Circolare del 10/10/2023, n. 93, allegata.

***

Sul tema dell'equo compenso, le criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina della L. 49/2023 e il nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 36/2023) erano state segnalate dall'ANAC alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio.
In particolare, con Atto del Presidente del 27/06/2023, l'ANAC aveva osservato quanto segue:
- sia la formulazione dell’art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 che le disposizioni di cui alla L. 49/2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel D. Min. Giustizia 17/06/2016, richiamate dall’Allegato I.13 al nuovo Codice appalti;
- l’art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 rimanda all’allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/2016;
- il suddetto comma 15 dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento;
- in tale formulazione non viene più indicato, come nell'art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, che tali corrispettivi sono utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell'importo da porre a base di gara dell’affidamento (si veda anche la prassi in proposito Servizi di architettura e ingegneria: calcolo corrispettivi e valutazione delle offerte e Corrispettivi a base di gara per affidamento di servizi di architettura e ingegneria);
- inoltre, considerando il particolare regime di cui agli artt. 3 e 5 della L. 49/2023, previsto al fine di dare effettività all’equo compenso, nonché l’abrogazione della disciplina che aveva eliminato il criterio dell’inderogabilità dei minimi tariffari anche per gli ingegneri e gli architetti, si pone il problema di valutare se attraverso la L. 49/2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi;
- in tal caso, si porrebbe l’ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Si segnala infine l'art. 8, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

Dalla redazione