Comma prima sostituito dalla L. 13/11/2009, n. 172 e poi abrogato dal D.L. 09/01/2020, n. 1 (L. 05/03/2020, n. 12), così recitava:

“376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.”

Dalla redazione