N113 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; modificato dall’art. 36, comma 2, della L.P. 04/08/2022, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-terdecies - Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale la Provincia può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, nonché da distretti tecnologici o poli d’innovazione, comunque denominati, e soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche dell’Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende."

Dalla redazione