N98 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 19 - Diffusione della ricerca scientifica

1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia promuove, mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali.

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

3. Nel caso in cui l'istituto di ricerca non abbia sede sul territorio provinciale l'assunzione degli oneri da parte della Provincia è ridotta alla metà."

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