Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; modificato dall'art. 39, comma 5, della L.P. 29/12/2016, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-quinquies - Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all’esterno dell’azienda per:

a) l’innovazione di prodotto, anche attraverso il design di prodotto e il design dei servizi, e di processo nonché, in generale, l’innovazione nelle strategie anche organizzative dell’impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);

b) l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d’impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell’impresa e del lavoro;

c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;

d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;

e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l’analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

f) la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l’utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;

i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all’impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile."

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