N48 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 4 - Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;

b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;

c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);

d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;

e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

1-bis. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione."

Dalla redazione