N46 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 35-bis - Misure straordinarie per la ripresa economica

1. Per sostenere la ripresa economica, la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i casi e le condizioni per agevolare con procedura automatica gli investimenti fissi previsti dall’articolo 3, applicando le aliquote agevolative straordinarie individuate nell’ambito delle misure anticrisi previste dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Questo comma si applica con riferimento agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2011 e i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Per la prima adozione della deliberazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale trasmette un documento preliminare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che formula le proprie osservazioni entro trenta giorni dall’invio; resta ferma la procedura prevista dall’articolo 35 per l’adozione della deliberazione."

Dalla redazione