N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 15/12/2004, n. 10, così recitava:

Art. 5 (Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica) — 1. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti alle demolizioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 nonché per gli interventi di razionalizzazione degli impianti di radiodiffusione, la Giunta provinciale, ai soli concessionari in regola con le relative concessioni ad edificare, può provvedere alla corresponsione di appositi sussidi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni provinciali.”

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